Non valido il licenziamento per assenze ingiustificate se queste non sono provabili dal datore di lavoro Corte di Cassazione 26 marzo 2014, n. 7108.
pubblicata il 04/04/2014
Con sentenza del 2.2.2011, la Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello di C.M., aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla T. di M.N. in data 11.4.2003, ordinando la riassunzione del lavoratore o la corresponsione di un’indennità pari a quattro mensilità retributive; aveva anche condannato il datore di lavoro al pagamento della somma di circa 28.954 mila euro, oltre accessori, a titolo di somme dovute per lavoro straordinario, per somme dovute alla Cassa edile (a titolo di ferie, tredicesima mensilità e festività) nonché per TFR. In particolare, la corte territoriale affermò che il dipendente era stato licenziato non oralmente (come dallo stesso preteso) ma per atto scritto, all’esito di procedimento disciplinare, ed in ragione di assenze ingiustificate e ritenne illegittimo il recesso in difetto di prova delle assenze contestate. Con riferimento alle differenze retributive domandate, la corte d’appello ha ritenuto provato dai testimoni l’espletamento di straordinario continuativo e ha determinato attraverso consulenza tecnica di ufficio le somme spettanti al lavoratore per i titoli richiesti. Dopo vari ricorsi e controricorsi la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7108 del 26 marzo 2014, ha affermato che è da ritenersi corretta l’esclusione della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento qualora non risultino dagli atti del giudizio elementi di prova che dimostrino le assenze ingiustificate asserite dal datore, intese nella loro materialità.
Nella specie – evidenziano i giudici di legittimità – non risultano dagli atti del giudizio elementi di prova che dimostrino le assenze asserite dal datore, intese nella loro materialità, essendo peraltro tali assenze contestate nel processo dal lavoratore.
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